Ordinanza 288/2003 (ECLI:IT:COST:2003:288)
Massima numero 27922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Spese processuali - Declaratoria di estinzione del reato (per intervenuta prescrizione prima dell’esercizio dell’azione penale) - Mancata previsione della condanna dello stato al rimborso delle spese difensive - Prospettata violazione del principio di parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Spese processuali - Declaratoria di estinzione del reato (per intervenuta prescrizione prima dell’esercizio dell’azione penale) - Mancata previsione della condanna dello stato al rimborso delle spese difensive - Prospettata violazione del principio di parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato prima dell'esercizio dell'azione penale. La sostanza della questione proposta è, infatti, – pur essendo investite differenti disposizioni – la medesima di quella decisa con l'ordinanza n. 286, con un dispositivo di manifesta infondatezza: in questa pronuncia si è chiarito che nessuna comparazione può essere effettuata tra processo penale e altri tipi di processo, che il diritto di difesa è assicurato ai non abbienti dagli istituti che danno attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, e che la condanna dello Stato alla rifusione delle spese non è soluzione costituzionalmente imposta, poiché non irragionevolmente il legislatore ha inquadrato i casi di esercizio doloso o gravemente colposo dell'attività giudiziaria fra le ipotesi di responsabilità civile dei magistrati che gli imputati, assolti o prosciolti, ricorrendone i presupposti, hanno diritto di far valere in giudizio.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato prima dell'esercizio dell'azione penale. La sostanza della questione proposta è, infatti, – pur essendo investite differenti disposizioni – la medesima di quella decisa con l'ordinanza n. 286, con un dispositivo di manifesta infondatezza: in questa pronuncia si è chiarito che nessuna comparazione può essere effettuata tra processo penale e altri tipi di processo, che il diritto di difesa è assicurato ai non abbienti dagli istituti che danno attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, e che la condanna dello Stato alla rifusione delle spese non è soluzione costituzionalmente imposta, poiché non irragionevolmente il legislatore ha inquadrato i casi di esercizio doloso o gravemente colposo dell'attività giudiziaria fra le ipotesi di responsabilità civile dei magistrati che gli imputati, assolti o prosciolti, ricorrendone i presupposti, hanno diritto di far valere in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 129
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte