Ordinanza 289/2003 (ECLI:IT:COST:2003:289)
Massima numero 27923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento penale - Competenza territoriale - Spostamento di singoli procedimenti dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa - Prospettata violazione del principio del giudice naturale - Richiesta d’avallo interpretativo della soluzione accolta dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento penale - Competenza territoriale - Spostamento di singoli procedimenti dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa - Prospettata violazione del principio del giudice naturale - Richiesta d’avallo interpretativo della soluzione accolta dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare una interpretazione che egli non solo non condivide ma che reputa del tutto errata e, comunque, per richiedere alla Corte un avallo interpretativo.
- In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 109/2003, n. 472/2002, n. 351 e n. 233/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare una interpretazione che egli non solo non condivide ma che reputa del tutto errata e, comunque, per richiedere alla Corte un avallo interpretativo.
- In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 109/2003, n. 472/2002, n. 351 e n. 233/2001.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 48
co.
decreto legislativo
19/02/1998
n. 51
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte