Ordinanza 290/2003 (ECLI:IT:COST:2003:290)
Massima numero 27924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Pene irrogate dal giudice di pace - Esclusione del beneficio della sospensione condizionale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di motivazione in ordine ai profili dedotti - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Pene irrogate dal giudice di pace - Esclusione del beneficio della sospensione condizionale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di motivazione in ordine ai profili dedotti - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice di pace possa concedere la sospensione condizionale della pena. Il dubbio di costituzionalità viene, infatti, prospettato in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo e senza, dunque, che nell'ordinanza di rimessione possa essere rinvenuta una compiuta e chiara esposizione delle ragioni della presunta violazione dei parametri costituzionali evocati.
- In termini, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 416/2002 e n. 68/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice di pace possa concedere la sospensione condizionale della pena. Il dubbio di costituzionalità viene, infatti, prospettato in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo e senza, dunque, che nell'ordinanza di rimessione possa essere rinvenuta una compiuta e chiara esposizione delle ragioni della presunta violazione dei parametri costituzionali evocati.
- In termini, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 416/2002 e n. 68/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 60
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte