Sentenza 291/2003 (ECLI:IT:COST:2003:291)
Massima numero 27925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/07/2003;  Decisione del  10/07/2003
Deposito del 04/08/2003; Pubblicazione in G. U. 13/08/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Lavoratori collocati in mobilità - Assunzione con contratti a termine - Beneficio della contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro - Norma di interpretazione autentica - Inapplicabilità del beneficio ai premi inail, dovuti per l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con quello dell’affidamento del cittadino, con la libertà di iniziativa economica e con l’autonomia della funzione giurisdizionale - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – denunciata nella parte in cui prevede che la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL – supera il vaglio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, della Costituzione): il legislatore si è, infatti, limitato ad assegnare, in modo espresso ed inequivoco, alla disposizione interpretata un significato già contenuto e riconoscibile nel novero delle esegesi plausibili, con esclusione di ogni lesione degli altri evocati parametri e dell'affidamento che nella stabilità dell'ordinamento possa essere nutrito dal cittadino in generale (art. 3 della Costituzione) e dall'imprenditore-datore di lavoro in particolare (art. 41 della Costituzione), trattandosi, nella specie, di questione decisamente controversa. Né la ragionevolezza della norma censurata può ritenersi esclusa dal rischio di ingiustificata duplicazione del premio dovuto all'INAIL, che va calcolato una sola volta, e quindi senza alcuna duplicazione, secondo il regime ordinario. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione.

- In tema di ammissibilità di cd. leggi di interpretazione autentica, citate le sentenze n. 421/1995; n. 376/1995; n. 15/1995; n. 397/1994.

- In tema di limiti alla portata retroattiva delle leggi interpretative alla luce del principio di ragionevolezza, citate le sentenze n. 229/1999; n. 525/2000.

- In tema di scrutinio dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, ed a proposito di un intervento legislativo reputato ragionevole e non lesivo di valori e interessi costituzionalmente protetti, ricordata la sentenza n. 374/2002.

- In materia di affidamento, violato da disposizioni retroattive "che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori", menzionata la sentenza n. 446/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 68  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte