Ordinanza 292/2003 (ECLI:IT:COST:2003:292)
Massima numero 27926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 04/08/2003; Pubblicazione in G. U. 13/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Lavori pubblici - “Collocazione operativa” dei concorrenti e criteri di priorità per le imprese con sede legale o già operanti con lavori similari nella regione - Prospettato eccesso di competenza regionale, con indiretta violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto comunitario - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo oggetto di impugnativa - Cessazione della materia del contendere.
Regione friuli-venezia giulia - Lavori pubblici - “Collocazione operativa” dei concorrenti e criteri di priorità per le imprese con sede legale o già operanti con lavori similari nella regione - Prospettato eccesso di competenza regionale, con indiretta violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto comunitario - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo oggetto di impugnativa - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, sollevata in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37. Succesivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ha integralmente sostituito, all'art. 13, commi 6 e 8, le disposizioni denunciate, integrando un mutamento del quadro normativo tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione e da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia, tenendo anche presente la non smentita dichiarazione della difesa della Regione circa la non applicazione delle norme impugnate.
- In tema di incidenza del mutamento del rilevante quadro normativo sulla pronuncia della Corte, citate le sentenze n. 438/2002 e n. 84/1988, nonché le ordinanze n. 443/2002 e 347/2001.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, sollevata in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37. Succesivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ha integralmente sostituito, all'art. 13, commi 6 e 8, le disposizioni denunciate, integrando un mutamento del quadro normativo tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione e da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia, tenendo anche presente la non smentita dichiarazione della difesa della Regione circa la non applicazione delle norme impugnate.
- In tema di incidenza del mutamento del rilevante quadro normativo sulla pronuncia della Corte, citate le sentenze n. 438/2002 e n. 84/1988, nonché le ordinanze n. 443/2002 e 347/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 20
co. 2
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 24
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n.
art. 12
trattato cee
n.
art. 49
direttiva CEE 14/06/1993
n. 37
art.