Ordinanza 293/2003 (ECLI:IT:COST:2003:293)
Massima numero 27927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/07/2003;  Decisione del  10/07/2003
Deposito del 04/08/2003; Pubblicazione in G. U. 13/08/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Cittadinanza - Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano - Perdita della cittadinanza del paese di origine - Mancata previsione di acquisto immediato di quella italiana - Prospettata violazione del diritto inviolabile ad una cittadinanza nonché disparità di trattamento rispetto al minore straniero adottato da cittadino italiano - Affermazione apodittica della rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cittadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito della adozione da parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine. Il giudice rimettente afferma, infatti, in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', senza che questa sia desumibile dalla descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio medesimo e senza che risulti con chiarezza quale azione sia stata in esso esercitata e quali sarebbero gli effetti di un eventuale accoglimento della proposta eccezione di costituzionalità.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/02/1992  n. 91  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte