Ordinanza 293/2003 (ECLI:IT:COST:2003:293)
Massima numero 27927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 04/08/2003; Pubblicazione in G. U. 13/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Cittadinanza - Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano - Perdita della cittadinanza del paese di origine - Mancata previsione di acquisto immediato di quella italiana - Prospettata violazione del diritto inviolabile ad una cittadinanza nonché disparità di trattamento rispetto al minore straniero adottato da cittadino italiano - Affermazione apodittica della rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Cittadinanza - Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano - Perdita della cittadinanza del paese di origine - Mancata previsione di acquisto immediato di quella italiana - Prospettata violazione del diritto inviolabile ad una cittadinanza nonché disparità di trattamento rispetto al minore straniero adottato da cittadino italiano - Affermazione apodittica della rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cittadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito della adozione da parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine. Il giudice rimettente afferma, infatti, in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', senza che questa sia desumibile dalla descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio medesimo e senza che risulti con chiarezza quale azione sia stata in esso esercitata e quali sarebbero gli effetti di un eventuale accoglimento della proposta eccezione di costituzionalità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cittadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito della adozione da parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine. Il giudice rimettente afferma, infatti, in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', senza che questa sia desumibile dalla descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio medesimo e senza che risulti con chiarezza quale azione sia stata in esso esercitata e quali sarebbero gli effetti di un eventuale accoglimento della proposta eccezione di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/02/1992
n. 91
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte