Ordinanza 294/2003 (ECLI:IT:COST:2003:294)
Massima numero 27928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 04/08/2003; Pubblicazione in G. U. 13/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Beni ambientali - Vincolo paesaggistico - Tutela penale - Obbligo per i proprietari, possessori o detentori dei beni, inclusi negli elenchi ministeriali adottati ai sensi della legge n. 1497 del 1939, di sottoporre alla regione i progetti di opere di qualunque genere al fine di ottenere la preventiva autorizzazione - Mancata previsione - Assunto contrasto con la delega legislativa in materia - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Beni ambientali - Vincolo paesaggistico - Tutela penale - Obbligo per i proprietari, possessori o detentori dei beni, inclusi negli elenchi ministeriali adottati ai sensi della legge n. 1497 del 1939, di sottoporre alla regione i progetti di opere di qualunque genere al fine di ottenere la preventiva autorizzazione - Mancata previsione - Assunto contrasto con la delega legislativa in materia - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in quanto – in contrasto con le previsioni dell'art. 1 della legge di delegazione 8 ottobre 1997, n. 352 – non prevederebbero la tutela penale relativamente ai vincoli paesaggistici anteriormente imposti ai sensi della legge n. 1497 del 1939. La questione è, infatti, basata su di un erroneo presupposto interpretativo: il rimettente trascura completamente il disposto dell'art. 160 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1999, secondo il quale, espressamente, "gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 – al pari delle "notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776"– sono "validi a tutti gli effetti" di cui al titolo II del testo unico, nel quale sono comprese entrambe le norme sottoposte a scrutinio.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in quanto – in contrasto con le previsioni dell'art. 1 della legge di delegazione 8 ottobre 1997, n. 352 – non prevederebbero la tutela penale relativamente ai vincoli paesaggistici anteriormente imposti ai sensi della legge n. 1497 del 1939. La questione è, infatti, basata su di un erroneo presupposto interpretativo: il rimettente trascura completamente il disposto dell'art. 160 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1999, secondo il quale, espressamente, "gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 – al pari delle "notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776"– sono "validi a tutti gli effetti" di cui al titolo II del testo unico, nel quale sono comprese entrambe le norme sottoposte a scrutinio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
29/10/1999
n. 490
art. 163
co.
decreto legislativo
29/10/1999
n. 490
art. 151
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 08/10/1997
n. 352
art. 1