Sentenza 296/2003 (ECLI:IT:COST:2003:296)
Massima numero 27900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/09/2003; Decisione del
22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Regione piemonte - Legge regionale di esonero dal versamento e dai relativi oneri contabili, in favore dell’agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici - Assunta lesione dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, violazione dei principî fondamentali della legislazione statale del settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Regione piemonte - Legge regionale di esonero dal versamento e dai relativi oneri contabili, in favore dell’agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici - Assunta lesione dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, violazione dei principî fondamentali della legislazione statale del settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esonero dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dai relativi oneri contabili, a decorrere dall'anno 2001. Infatti la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato - non essendo essa "tributo proprio della regione" né oggetto di legislazione concorrente - e, dunque, la deroga in tema di soggetti passivi introdotta dalla legge regionale risulta lesiva di tale esclusiva competenza.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esonero dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dai relativi oneri contabili, a decorrere dall'anno 2001. Infatti la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato - non essendo essa "tributo proprio della regione" né oggetto di legislazione concorrente - e, dunque, la deroga in tema di soggetti passivi introdotta dalla legge regionale risulta lesiva di tale esclusiva competenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
05/08/2002
n. 20
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte