Sentenza 296/2003 (ECLI:IT:COST:2003:296)
Massima numero 27901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/09/2003; Decisione del
22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Regione piemonte - Legge regionale di esenzione dal pagamento in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano - Assunta lesione dei principî di uguaglianza e ragionevolezza rispetto ad altri tipi di veicoli non esentati, violazione dei principî fondamentali della legislazione statale del settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Regione piemonte - Legge regionale di esenzione dal pagamento in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano - Assunta lesione dei principî di uguaglianza e ragionevolezza rispetto ad altri tipi di veicoli non esentati, violazione dei principî fondamentali della legislazione statale del settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di disporre esenzioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di disporre esenzioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
05/08/2002
n. 20
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte