Sentenza 296/2003 (ECLI:IT:COST:2003:296)
Massima numero 27901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/09/2003;  Decisione del  22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27900  27902


Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Regione piemonte - Legge regionale di esenzione dal pagamento in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano - Assunta lesione dei principî di uguaglianza e ragionevolezza rispetto ad altri tipi di veicoli non esentati, violazione dei principî fondamentali della legislazione statale del settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di disporre esenzioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  05/08/2002  n. 20  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte