Sentenza 296/2003 (ECLI:IT:COST:2003:296)
Massima numero 27902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/09/2003;  Decisione del  22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27900  27901


Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Recupero delle tasse dovute per l’anno 1999 - Regione piemonte - Legge regionale di proroga del termine di prescrizione dell’accertamento tributario - Assunta lesione del principio fondamentale posto dallo stato nella relativa materia, nonché lesione della potestà esclusiva dello stato nella materia dell’ordinamento civile - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che proroga di un anno, quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, il termine di prescrizione triennale. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di modificare i termini di prescrizione dell'accertamento.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  05/08/2002  n. 20  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte