Sentenza 296/2003 (ECLI:IT:COST:2003:296)
Massima numero 27902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/09/2003; Decisione del
22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Recupero delle tasse dovute per l’anno 1999 - Regione piemonte - Legge regionale di proroga del termine di prescrizione dell’accertamento tributario - Assunta lesione del principio fondamentale posto dallo stato nella relativa materia, nonché lesione della potestà esclusiva dello stato nella materia dell’ordinamento civile - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Recupero delle tasse dovute per l’anno 1999 - Regione piemonte - Legge regionale di proroga del termine di prescrizione dell’accertamento tributario - Assunta lesione del principio fondamentale posto dallo stato nella relativa materia, nonché lesione della potestà esclusiva dello stato nella materia dell’ordinamento civile - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che proroga di un anno, quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, il termine di prescrizione triennale. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di modificare i termini di prescrizione dell'accertamento.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che proroga di un anno, quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, il termine di prescrizione triennale. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di modificare i termini di prescrizione dell'accertamento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
05/08/2002
n. 20
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte