Sentenza 297/2003 (ECLI:IT:COST:2003:297)
Massima numero 27903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/09/2003; Decisione del
22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:
27904
Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Recupero delle tasse dovute per l’anno 1999 - Regione veneto - Legge regionale di proroga del termine di prescrizione dell’accertamento tributario - Assunta lesione del principio fondamentale dello stato nella relativa materia, nonché lesione della potestà esclusiva dello stato nella materia dell’ordinamento civile - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Recupero delle tasse dovute per l’anno 1999 - Regione veneto - Legge regionale di proroga del termine di prescrizione dell’accertamento tributario - Assunta lesione del principio fondamentale dello stato nella relativa materia, nonché lesione della potestà esclusiva dello stato nella materia dell’ordinamento civile - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della regione - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, che dispone il rinvio al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, previsto per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, sicché il legislatore regionale - al quale il legislatore statale ha solo attribuito il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo - non può legittimamente disporre in ordine ad un aspetto sostanziale della imposta quale è quello della disciplina dei termini per l'accertamento del tributo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, che dispone il rinvio al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, previsto per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, sicché il legislatore regionale - al quale il legislatore statale ha solo attribuito il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo - non può legittimamente disporre in ordine ad un aspetto sostanziale della imposta quale è quello della disciplina dei termini per l'accertamento del tributo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
09/08/2002
n. 18
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte