Sentenza 297/2003 (ECLI:IT:COST:2003:297)
Massima numero 27904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/09/2003;  Decisione del  22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27903


Titolo
Imposte e tasse - Regione veneto - Tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi - Legge regionale estintiva della tassa e dei relativi crediti ancora dovuti - Lamentata lesione dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, in relazione ai contribuenti adempienti, nonché lesione del principio fondamentale statale della irrinunciabilità al credito tributario - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma con cui la Regione ha dichiarato estinti i crediti ancora dovuti alla entrata in vigore della legge, in relazione alla soppressa tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi (tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost.), è finalizzata a risolvere definitivamente un contenzioso, in atto o potenziale, rivelatosi economicamente dannoso e dagli esiti prevedibilmente sfavorevoli all'ente impositore; in base a tale 'ratio', pertanto, essa non lede il principio di ragionevolezza, il principio di eguaglianza - non potendo considerarsi omogenee le situazioni dei contribuenti che abbiano spontaneamente riconosciuto l'esistenza dell'obbligo tributario rispetto a quello di coloro che invece lo abbiano contestato - né un presunto principio della irrinunciabilità al credito tributario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, sollevata in relazione all'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  09/08/2002  n. 18  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte