Ordinanza 298/2003 (ECLI:IT:COST:2003:298)
Massima numero 27905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  22/09/2003;  Decisione del  22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27906


Titolo
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata limitazione ai soli casi di incapacità economica - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e della tutela della proprietà - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente.

- Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

- Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/07/1978  n. 392  art. 79  co. 1

legge  27/07/1978  n. 392  art. 79  co. 2

legge  27/07/1978  n. 392  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte