Ordinanza 298/2003 (ECLI:IT:COST:2003:298)
Massima numero 27906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/09/2003; Decisione del
22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:
27905
Titolo
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/07/1978
n. 392
art. 79
co. 1
legge
27/07/1978
n. 392
art. 79
co. 2
legge
27/07/1978
n. 392
art. 12
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 13
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 14
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 15
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 16
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 17
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 18
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 19
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 20
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 21
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 22
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 23
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 24
co.
legge
27/07/1978
n. 392
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte