Ordinanza 299/2003 (ECLI:IT:COST:2003:299)
Massima numero 27907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/09/2003; Decisione del
22/09/2003
Deposito del 26/09/2003; Pubblicazione in G. U. 01/10/2003
Massime associate alla pronuncia:
27908
Titolo
Processo penale - Difensore nominato d’ufficio - Irreperibilità di fatto dell’imputato - Liquidazione del compenso a carico dello stato - Esclusione - Lamentata lesione del principio di uguaglianza in relazione al difensore di imputato dichiarato irreperibile all’esito delle previste ricerche - Questione prospettata in modo ancipite - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Difensore nominato d’ufficio - Irreperibilità di fatto dell’imputato - Liquidazione del compenso a carico dello stato - Esclusione - Lamentata lesione del principio di uguaglianza in relazione al difensore di imputato dichiarato irreperibile all’esito delle previste ricerche - Questione prospettata in modo ancipite - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme censurate non consentono che il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile di fatto possa conseguire la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, come previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile a seguito delle previste ricerche. Infatti la questione è prospettata in modo ancipite in riferimento a due norme di legge che regolano casi fra loro diversi, senza che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale sia dato desumere a quale fra le due disposizioni alternativamente indicate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario.
- Sulle questioni prospettate in modo ancipite v. citate ordinanze n. 78 e n. 418/2000, n. 420/2001, n. 88/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme censurate non consentono che il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile di fatto possa conseguire la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, come previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile a seguito delle previste ricerche. Infatti la questione è prospettata in modo ancipite in riferimento a due norme di legge che regolano casi fra loro diversi, senza che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale sia dato desumere a quale fra le due disposizioni alternativamente indicate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario.
- Sulle questioni prospettate in modo ancipite v. citate ordinanze n. 78 e n. 418/2000, n. 420/2001, n. 88/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
n.
art. 32
co. 2
codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
n.
art. 32
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 116
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 117
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte