Sentenza 300/2003 (ECLI:IT:COST:2003:300)
Massima numero 27915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Disciplina statale sui settori di intervento “ammessi” e “rilevanti”; sull'organo di indirizzo; sulla gestione e destinazione del patrimonio; sul controllo di una società bancaria; sulle dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; sui poteri di vigilanza; sull’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e sulla ricostituzione degli organi delle fondazioni - Ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia romagna e umbria - Denunciata invasione con norme di dettaglio in materia assegnata alla potestà legislativa regionale - Non fondatezza delle questioni.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Disciplina statale sui settori di intervento “ammessi” e “rilevanti”; sull'organo di indirizzo; sulla gestione e destinazione del patrimonio; sul controllo di una società bancaria; sulle dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; sui poteri di vigilanza; sull’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e sulla ricostituzione degli organi delle fondazioni - Ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia romagna e umbria - Denunciata invasione con norme di dettaglio in materia assegnata alla potestà legislativa regionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Le fondazioni di origine bancaria, secondo la legislazione vigente, hanno natura di persona giuridica privata senza fini di lucro e non sono più elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio; la loro disciplina, dunque, rientra nella materia dell'"ordinamento civile" che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sull'erroneo assunto che le norme della legge statale censurate intervengano con norme di dettaglio in una materia - quella delle "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale.
- Sulle fondazioni di origine bancaria e sulla loro perdurante qualificazione quali enti creditizi nel sistema delineato dal d.lgs. n. 356 del 1990, v. citate sentenze n. 163/1995, n. 341 e 342/2001.
- Sulla successiva collocazione delle fondazioni tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali", v. citata sentenza n. 50/1998.
Le fondazioni di origine bancaria, secondo la legislazione vigente, hanno natura di persona giuridica privata senza fini di lucro e non sono più elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio; la loro disciplina, dunque, rientra nella materia dell'"ordinamento civile" che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sull'erroneo assunto che le norme della legge statale censurate intervengano con norme di dettaglio in una materia - quella delle "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale.
- Sulle fondazioni di origine bancaria e sulla loro perdurante qualificazione quali enti creditizi nel sistema delineato dal d.lgs. n. 356 del 1990, v. citate sentenze n. 163/1995, n. 341 e 342/2001.
- Sulla successiva collocazione delle fondazioni tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali", v. citata sentenza n. 50/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte