Sentenza 300/2003 (ECLI:IT:COST:2003:300)
Massima numero 27916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  24/09/2003;  Decisione del  24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27914  27915


Titolo
Istituti di credito – fondazioni bancarie - Attribuzione all'autorità di vigilanza (attualmente il ministro dell'economia e delle finanze) di potere regolamentare - Denunciata violazione della potestà regolamentare riservata alle regioni – non fondatezza della questione.

Testo
Le fondazioni di origine bancaria, in esito al processo di trasformazione e riorganizzazione del settore bancario avviato a partire dal 1990, hanno oggi la natura di persona giuridica privata, sicché la loro disciplina rientra nella materia dell'"ordinamento civile", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non nella materia "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" riconducibile alla competenza legislativa concorrente. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui riconosce potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sollevata per assunta lesione della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- Sulle fondazioni di origine bancaria e sulla loro perdurante qualificazione quali enti creditizi nel sistema creditizio delineato dal d.lgs. n. 356 del 1990, v. citate sentenze n. 163/1995, n. 341 e 342/2001.

- Sulla successiva collocazione delle fondazioni tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali", v. citata sentenza n. 50/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 11  co. 1

legge  28/12/2001  n. 448  art. 11  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte