Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alla legittimazione attiva nei giudizi 'a quibus' delle fondazioni bancarie, dell’acri e dell’adusbef - Sufficienza di motivazione sintetica - Reiezione dell’eccezione.
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alla legittimazione attiva nei giudizi 'a quibus' delle fondazioni bancarie, dell’acri e dell’adusbef - Sufficienza di motivazione sintetica - Reiezione dell’eccezione.
Testo
La motivazione, pur sintetica, contenuta nelle ordinanze di rimessione in ordine alla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo, basta per escludere che la Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito.
- Sul rapporto tra giudizio 'a quo' e giudizio di costituzionalità, v. citata sentenza n. 156/2001.
La motivazione, pur sintetica, contenuta nelle ordinanze di rimessione in ordine alla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo, basta per escludere che la Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito.
- Sul rapporto tra giudizio 'a quo' e giudizio di costituzionalità, v. citata sentenza n. 156/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte