Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/09/2003;  Decisione del  24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27932  27934  27935  27936  27937  27938  27939  27940  27941  27942  27943  27944  27945  27946  27947


Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare esclusivamente nei “settori ammessi” individuati dal legislatore - Assunta incompatibilità con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Le norme che individuano i "settori ammessi" nei quali le fondazioni di origine bancaria debbono svolgere le loro attività sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività; per altro verso, deve escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni, e le norme censurate vanno interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

- Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria, quali soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 300/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 11  co. 1

legge  01/08/2002  n. 166  art. 7  co. 1

legge  11/02/1994  n. 109  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118  co. 4

Altri parametri e norme interposte