Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare esclusivamente nei “settori ammessi” individuati dal legislatore - Assunta incompatibilità con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare esclusivamente nei “settori ammessi” individuati dal legislatore - Assunta incompatibilità con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Le norme che individuano i "settori ammessi" nei quali le fondazioni di origine bancaria debbono svolgere le loro attività sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività; per altro verso, deve escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni, e le norme censurate vanno interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.
- Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria, quali soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 300/2003.
Le norme che individuano i "settori ammessi" nei quali le fondazioni di origine bancaria debbono svolgere le loro attività sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività; per altro verso, deve escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni, e le norme censurate vanno interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.
- Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria, quali soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 300/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 1
legge
01/08/2002
n. 166
art. 7
co. 1
legge
11/02/1994
n. 109
art. 37
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte