Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Questione concernente il potere della autorità di vigilanza di modificare i “settori ammessi” di operatività delle fondazioni bancarie - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto che non è ancora intervenuta alcuna modifica - Reiezione.
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Questione concernente il potere della autorità di vigilanza di modificare i “settori ammessi” di operatività delle fondazioni bancarie - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto che non è ancora intervenuta alcuna modifica - Reiezione.
Testo
E' incontestabile che la norma secondo cui i "settori ammessi" possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento, incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi 'a quibus'.
E' incontestabile che la norma secondo cui i "settori ammessi" possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento, incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi 'a quibus'.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte