Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/09/2003;  Decisione del  24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27932  27933  27935  27936  27937  27938  27939  27940  27941  27942  27943  27944  27945  27946  27947


Titolo
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Questione concernente il potere della autorità di vigilanza di modificare i “settori ammessi” di operatività delle fondazioni bancarie - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto che non è ancora intervenuta alcuna modifica - Reiezione.

Testo
E' incontestabile che la norma secondo cui i "settori ammessi" possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento, incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi 'a quibus'.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte