Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - “Settori ammessi” individuati dal legislatore - Potere di modifica, con regolamento, attribuito all’autorità di vigilanza - Delegificazione in violazione della riserva di funzione legislativa, lesione della potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - “Settori ammessi” individuati dal legislatore - Potere di modifica, con regolamento, attribuito all’autorità di vigilanza - Delegificazione in violazione della riserva di funzione legislativa, lesione della potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, laddove attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i "settori ammessi" con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola: a) la riserva al Parlamento dell'attività legislativa, in quanto comporta una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati; b) la competenza legislativa delle Regioni, in quanto alcuni dei settori in questione rientrano tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, laddove attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i "settori ammessi" con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola: a) la riserva al Parlamento dell'attività legislativa, in quanto comporta una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati; b) la competenza legislativa delle Regioni, in quanto alcuni dei settori in questione rientrano tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte