Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare prevalentemente nei “settori rilevanti”, scelti tra gli ammessi ogni tre anni in numero non superiore a tre - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza della questione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare prevalentemente nei “settori rilevanti”, scelti tra gli ammessi ogni tre anni in numero non superiore a tre - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
La individuazione ad opera delle fondazioni dei "settori rilevanti" nei quali operare in via prevalente - individuazione rimessa alla libera determinazione delle fondazioni stesse da effettuasi ogni tre anni, tra i settori ammessi, in numero non superiore a tre - risponde alla logica di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, per assunta lesione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni.
La individuazione ad opera delle fondazioni dei "settori rilevanti" nei quali operare in via prevalente - individuazione rimessa alla libera determinazione delle fondazioni stesse da effettuasi ogni tre anni, tra i settori ammessi, in numero non superiore a tre - risponde alla logica di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, per assunta lesione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte