Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Obbligo di assicurare singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse - Assunto pregiudizio dell’autonomia gestionale delle fondazioni - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Obbligo di assicurare singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse - Assunto pregiudizio dell’autonomia gestionale delle fondazioni - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La disposizione secondo cui le fondazioni assicurarono singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse, non è destinata a creare una interdipendenza riguardo all'uso delle risorse fra le fondazioni, inserendole in un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale, ma - in base ad una interpretazione conforme a Costituzione - fornisce una mera indicazione di carattere generale, priva di valore vincolante, in direzione di forme di coordinamento compatibili con la loro natura giuridica di persona giuridica privata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.
- In tema di interpretazione adeguatrice, v. citata sentenza n. 356/1996.
La disposizione secondo cui le fondazioni assicurarono singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse, non è destinata a creare una interdipendenza riguardo all'uso delle risorse fra le fondazioni, inserendole in un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale, ma - in base ad una interpretazione conforme a Costituzione - fornisce una mera indicazione di carattere generale, priva di valore vincolante, in direzione di forme di coordinamento compatibili con la loro natura giuridica di persona giuridica privata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.
- In tema di interpretazione adeguatrice, v. citata sentenza n. 356/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte