Corte dei conti - In genere - Giudizio di parifica dei rendiconti regionali - Impugnazione della decisione di parifica dinnanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione - Possibile arresto del controllo al sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale - Esclusione - Possibile efficacia del medesimo giudizio sull'autonomia politica dell'organo legislativo - Esclusione - Distinzione e non confliggenza tra le due sfere di competenza (nel caso di specie: spettanza allo Stato, e per esso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, del potere di esercitare la funzione giurisdizionale e decidere in accoglimento del ricorso avverso la decisione di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Siciliana). (Classif. 073001).
Il controllo riservato al giudice contabile - organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche - non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio; al contempo, non può incidere sulla potestà legislativa attribuita alle assemblee regionali, che la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a esse estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). (Precedente: S. 39/2014 - mass. 37689).
Le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti, consistendo, rispettivamente, nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, e nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. Non si determina, pertanto, alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio di parifica e la legge regionale di approvazione del rendiconto, adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori. La rendicontazione costituisce, infatti, un presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. (Precedenti: S. 247/2021; S. 246/2021 - mass. 44426; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 18/2019 - mass. 42076; S. 184/2016; S. 72/2012 - mass. 36185).
L'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sez. riunite in speciale composizione, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio, tanto più in considerazione della sua natura di «bene pubblico». (Precedente: S. 184/2016).
(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava allo Stato - e per esso alla Corte dei conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la decisione resa pubblica, all'udienza del 7 ottobre, con la lettura del dispositivo, e poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata in data 17 dicembre 2021, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto della Regione Siciliana n. 6/2021/SS.RR./PAR, a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. La citata decisione non interferisce con la competenza dell'assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione).