Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Composizione dell’organo di indirizzo - Prevalente presenza di soggetti espressi da regioni, province e comuni - Esclusione di altre realtà locali, pubbliche e private - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Composizione dell’organo di indirizzo - Prevalente presenza di soggetti espressi da regioni, province e comuni - Esclusione di altre realtà locali, pubbliche e private - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 153 del 1999, nella parte in cui prevede per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali. Infatti è irragionevole e contraddittorio non includere nell'organo di indirizzo anche quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere rappresentati.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 153 del 1999, nella parte in cui prevede per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali. Infatti è irragionevole e contraddittorio non includere nell'organo di indirizzo anche quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere rappresentati.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte