Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Organo di indirizzo - Rappresentanti delle regioni, province, comuni - Assunto esonero dalla disciplina in tema di conflitto di interessi - Lamentata irrazionalità e ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell’organo collegiale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Organo di indirizzo - Rappresentanti delle regioni, province, comuni - Assunto esonero dalla disciplina in tema di conflitto di interessi - Lamentata irrazionalità e ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell’organo collegiale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La regola dettata in tema di conflitto di interessi non prevede alcuna esenzione in favore dei rappresentanti dei cosiddetti enti istituzionali. La norma, infatti, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse; mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
La regola dettata in tema di conflitto di interessi non prevede alcuna esenzione in favore dei rappresentanti dei cosiddetti enti istituzionali. La norma, infatti, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse; mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte