Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/09/2003;  Decisione del  24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27932  27933  27934  27935  27936  27937  27938  27939  27940  27942  27943  27944  27945  27946  27947


Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo - Incompatibilità con analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo - Eccessiva e irragionevole compressione della capacità delle persone e lesione della autonomia delle persone giuridiche private - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
La norma che prevede l'incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, deve essere riferita, secondo una lettura incentrata sulla 'ratio' perseguitata dal legislatore e in conformità a Costituzione, alle sole società in necessario rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sollevata, con riferimento agli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione, sull'assunto di una ingiustificata compressione della capacità delle persone e della libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 11  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 22

Altri parametri e norme interposte