Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sull’assunto che la questione poggi su un erroneo presupposto interpretativo - Profilo attinente al merito - Reiezione dell’eccezione.
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sull’assunto che la questione poggi su un erroneo presupposto interpretativo - Profilo attinente al merito - Reiezione dell’eccezione.
Testo
L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, basata - secondo l'Avvocatura - su un erroneo presupposto interpretativo, va disattesa essendo questo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.
L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, basata - secondo l'Avvocatura - su un erroneo presupposto interpretativo, va disattesa essendo questo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 10
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte