Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Controllo bancario - Possesso di partecipazioni azionarie nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni - Asserita configurazione di presunzione assoluta di controllo - Ritenuta irragionevolezza e lesione dell’autonomia delle persone giuridiche di diritto privato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Controllo bancario - Possesso di partecipazioni azionarie nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni - Asserita configurazione di presunzione assoluta di controllo - Ritenuta irragionevolezza e lesione dell’autonomia delle persone giuridiche di diritto privato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La norma che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, non configura una presunzione assoluta di controllo ma si limita ad estendere la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 della Costituzione.
La norma che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, non configura una presunzione assoluta di controllo ma si limita ad estendere la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte