Sentenza 301/2003 (ECLI:IT:COST:2003:301)
Massima numero 27945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/09/2003; Decisione del
24/09/2003
Deposito del 29/09/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti alle norme sulla nuova composizione dell’organo di indirizzo - Decadenza degli organi in carica e 'prorogatio' per le sole attività di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti alle norme sulla nuova composizione dell’organo di indirizzo - Decadenza degli organi in carica e 'prorogatio' per le sole attività di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Non è irragionevole la norma che, in vista dell'adeguamento della struttura delle fondazioni alla nuova disciplina, stabilisce la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che debbano ad essa conformarsi e la possibilità, fino alla loro ricostituzione, di svolgere in 'prorogatio' esclusivamente attività di ordinaria amministrazione. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma.
Non è irragionevole la norma che, in vista dell'adeguamento della struttura delle fondazioni alla nuova disciplina, stabilisce la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che debbano ad essa conformarsi e la possibilità, fino alla loro ricostituzione, di svolgere in 'prorogatio' esclusivamente attività di ordinaria amministrazione. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 11
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 22
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 4
Altri parametri e norme interposte