Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norme della Regione Lombardia riguardanti la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche della Regione stessa). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Lombardia costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 42, 43 e 117, commi secondo, lett. l ed s, Cost., degli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lett. b, b1, b2, e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma l, lett. h; 15, comma l, lett. a, e 17, comma l, della legge reg. Lombardia n. 5 del 2020, che, disciplinando le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche della Regione, prevedono: la disciplina della proprietà e del godimento dei beni pertinenti a grandi derivazioni idroelettriche, stabilendo l'appartenenza al patrimonio regionale delle c.d. "opere bagnate", regolando altresì l'acquisizione regionale di diversi beni, necessari per l'assegnazione della relativa concessione e il relativo onere di manutenzione in capo al concessionario uscente; la disciplina della procedura di assegnazione ad opera di un regolamento regionale; il procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati si articola in più fasi; i compiti relativi della Giunta regionale).