Sentenza 302/2003 (ECLI:IT:COST:2003:302)
Massima numero 27962
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Lavori di interesse provinciale e regionale - Sistema unitario di qualificazione per gli esecutori - Regolamento statale - Applicabilità alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome - Ricorsi per conflitto delle province di trento, di bolzano e della regione valle d’aosta - Dedotta invasione della propria sfera di competenza in materia di lavori pubblici, mediante violazione dei principî costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità - Accoglimento dei ricorsi - Annullamento 'in parte qua' degli atti impugnati.
Lavori pubblici - Lavori di interesse provinciale e regionale - Sistema unitario di qualificazione per gli esecutori - Regolamento statale - Applicabilità alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome - Ricorsi per conflitto delle province di trento, di bolzano e della regione valle d’aosta - Dedotta invasione della propria sfera di competenza in materia di lavori pubblici, mediante violazione dei principî costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità - Accoglimento dei ricorsi - Annullamento 'in parte qua' degli atti impugnati.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare con regolamento norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, va disposto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nella parte in cui a) individua fra i destinatari del sistema unico di qualificazione, gli esecutori dei lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, affidati dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 2); b) definisce “stazioni appaltanti”, fra le altre, le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 2, comma 1, lett. b); c) include nella commissione consultiva due rappresentanti delle regioni e delle province autonome (art. 5, comma 1, lett. h), espressione da intendersi comprensiva anche delle Regioni ad autonomia differenziata; d) include anche le regioni e le province tra i soggetti che non possono detenere partecipazioni al capitale di una SOA (art. 8, comma 1, espressione comprensiva anche delle Regioni a statuto speciale) e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 2 e art. 188, commi 8, 9 e 10). Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, infatti, non sono comprese tra i destinatari del regolamento, secondo l’espressa previsione ed elencazione di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare con regolamento norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, va disposto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nella parte in cui a) individua fra i destinatari del sistema unico di qualificazione, gli esecutori dei lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, affidati dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 2); b) definisce “stazioni appaltanti”, fra le altre, le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 2, comma 1, lett. b); c) include nella commissione consultiva due rappresentanti delle regioni e delle province autonome (art. 5, comma 1, lett. h), espressione da intendersi comprensiva anche delle Regioni ad autonomia differenziata; d) include anche le regioni e le province tra i soggetti che non possono detenere partecipazioni al capitale di una SOA (art. 8, comma 1, espressione comprensiva anche delle Regioni a statuto speciale) e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 2 e art. 188, commi 8, 9 e 10). Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, infatti, non sono comprese tra i destinatari del regolamento, secondo l’espressa previsione ed elencazione di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
25/01/2000
n. 34
art. 1
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
25/01/2000
n. 34
art. 2
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
25/01/2000
n. 34
art. 5
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
25/01/2000
n. 34
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art.
legge 16/05/1978
n. 196
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 58