Sentenza 302/2003 (ECLI:IT:COST:2003:302)
Massima numero 27963
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27961  27962  27964  27965  27966


Titolo
Oggetto del conflitto - Impugnativa di regolamento c.d. delegificato - Eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, in quanto diretto avverso atto (con forza di legge) oggetto di eventuale impugnativa diretta - Reiezione.

Testo
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità dei tre ricorsi proposti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano sul rilievo che l’atto impugnato avrebbe la forma del regolamento, ma sostanza e forza di legge e, come tale inidoneo ad essere oggetto di conflitto di attribuzione. L’atto impugnato, infatti, non ha valore di legge e, quindi, non è soggetto al procedimento di impugnazione già previsto dall’art. 2 della legge costituzionale del 1948 ed ora previsto (con termine modificato) dall’art. 127, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 2

legge costituzionale  art. 39

Altri parametri e norme interposte