Sentenza 302/2003 (ECLI:IT:COST:2003:302)
Massima numero 27964
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Lavori di interesse provinciale e regionale - Regolamento di attuazione di legge quadro statale - Applicabilità alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome - Ricorsi per conflitto della regione emilia-romagna, delle province di trento e di bolzano - Dedotta invasione della propria sfera di competenza in materia di lavori pubblici, mediante violazione dei principi costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità - Accoglimento dei ricorsi - Annullamento 'in parte qua' degli atti impugnati.
Lavori pubblici - Lavori di interesse provinciale e regionale - Regolamento di attuazione di legge quadro statale - Applicabilità alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome - Ricorsi per conflitto della regione emilia-romagna, delle province di trento e di bolzano - Dedotta invasione della propria sfera di competenza in materia di lavori pubblici, mediante violazione dei principi costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità - Accoglimento dei ricorsi - Annullamento 'in parte qua' degli atti impugnati.
Testo
Non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, essendo tali soggetti esclusi dall’applicazione delle stesse, sulla base della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Conseguentemente va disposto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui estende l’applicabilità del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale e provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell’ambito di funzioni delegate e nell’ambito delle materia non oggetto di potestà legislativa a norma dell’art. 117 della Costituzione (art. 1, comma 2), nonché estende l’obbligo di istituire elenchi di collaudatori e di curarne la tenuta mediante apposite commissioni (art. 188, commi 8, 9 e 10).
Non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, essendo tali soggetti esclusi dall’applicazione delle stesse, sulla base della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Conseguentemente va disposto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui estende l’applicabilità del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale e provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell’ambito di funzioni delegate e nell’ambito delle materia non oggetto di potestà legislativa a norma dell’art. 117 della Costituzione (art. 1, comma 2), nonché estende l’obbligo di istituire elenchi di collaudatori e di curarne la tenuta mediante apposite commissioni (art. 188, commi 8, 9 e 10).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
21/12/1999
n. 554
art. 1
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
21/12/1999
n. 554
art. 188
co. 8
decreto del Presidente della Repubblica
21/12/1999
n. 554
art. 188
co. 9
decreto del Presidente della Repubblica
21/12/1999
n. 554
art. 188
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art.