Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alla provincia - Mancata individuazione delle competenze lese - Inammissibilità delle questioni.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alla provincia - Mancata individuazione delle competenze lese - Inammissibilità delle questioni.
Testo
E' inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento, nel quale vengono censurati i commi da 1 a 4 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Infatti la Provincia, ponendo a base del proprio ricorso la violazione di competenze più ampie rispetto a quelle statutarie, che assume derivanti dall'art. 117 Cost., aveva l'onere di individuarle nel raffronto con le competenze statutarie, che, per sua stessa ammissione, sono fatte salve dalla legge oggetto di impugnazione.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento, nel quale vengono censurati i commi da 1 a 4 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Infatti la Provincia, ponendo a base del proprio ricorso la violazione di competenze più ampie rispetto a quelle statutarie, che assume derivanti dall'art. 117 Cost., aveva l'onere di individuarle nel raffronto con le competenze statutarie, che, per sua stessa ammissione, sono fatte salve dalla legge oggetto di impugnazione.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 1
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 3
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte