Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorsi delle regioni marche, toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alle regioni nonché violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e dell’autonomia finanziaria regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorsi delle regioni marche, toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alle regioni nonché violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e dell’autonomia finanziaria regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La legge statale che, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce allo Stato funzioni amministrative regionali, è anche abilitata, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, a organizzare e regolare le funzioni medesime al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, sempre che - beninteso - la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel testo sostituito dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata per la assunta lesione delle competenze stabilite nell'art. 117 Cost., nella parte in cui definisce il procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La legge statale che, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce allo Stato funzioni amministrative regionali, è anche abilitata, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, a organizzare e regolare le funzioni medesime al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, sempre che - beninteso - la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel testo sostituito dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata per la assunta lesione delle competenze stabilite nell'art. 117 Cost., nella parte in cui definisce il procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 1
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte