Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28044  28045  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28068  28069  28070  28071  28072


Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Procedimento per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione - Programma del governo inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria - Ricorsi delle regioni marche, toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alle regioni nonché violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e dell’autonomia finanziaria regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
La legge statale che, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce allo Stato funzioni amministrative regionali, è anche abilitata, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, a organizzare e regolare le funzioni medesime al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, sempre che - beninteso - la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel testo sostituito dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata per la assunta lesione delle competenze stabilite nell'art. 117 Cost., nella parte in cui definisce il procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 1

legge  01/08/2002  n. 166  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte