Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni toscana, marche, emilia-romagna, umbria - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alla regione - Formulazione generica delle censure in relazione ad una disciplina particolarmente complessa ed insistente su una pluralità di materie - Inammissibilità delle questioni.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni toscana, marche, emilia-romagna, umbria - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alla regione - Formulazione generica delle censure in relazione ad una disciplina particolarmente complessa ed insistente su una pluralità di materie - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le censure formulate nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sull'assunto che i principi e criteri direttivi stabiliti per l'emanazione del decreto legislativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, detterebbero una disciplina compiuta e di dettaglio, lesiva delle competenze regionali. Infatti le censure sono formulate genericamente in presenza di una disciplina particolarmente complessa che insiste su una pluralità di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente ma anche a quella esclusiva dello Stato.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Sono inammissibili le censure formulate nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sull'assunto che i principi e criteri direttivi stabiliti per l'emanazione del decreto legislativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, detterebbero una disciplina compiuta e di dettaglio, lesiva delle competenze regionali. Infatti le censure sono formulate genericamente in presenza di una disciplina particolarmente complessa che insiste su una pluralità di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente ma anche a quella esclusiva dello Stato.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte