Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Normativa europea in tema di evidenza pubblica - Ritenuto obbligo di osservanza nel solo caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Lamentato contrasto con l’ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Normativa europea in tema di evidenza pubblica - Ritenuto obbligo di osservanza nel solo caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Lamentato contrasto con l’ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.
Testo
La delega al Governo perchè siano adottate procedure di aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla legge n. 109 del 1992 quando non si tratti di opere realizzate prevalentemente con fondi pubblici, non autorizza il Governo ad adottare una disciplina per l'aggiudicazione in appalto di opere realizzate con prevalenti fondi privati in violazione del diritto comunitario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera g) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscriverebbe l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici.
- Sull'orientamento secondo cui il valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione, v. citate sentenze n. 85/1999, n. 94/1995 e n. 384/1994.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La delega al Governo perchè siano adottate procedure di aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla legge n. 109 del 1992 quando non si tratti di opere realizzate prevalentemente con fondi pubblici, non autorizza il Governo ad adottare una disciplina per l'aggiudicazione in appalto di opere realizzate con prevalenti fondi privati in violazione del diritto comunitario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera g) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscriverebbe l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici.
- Sull'orientamento secondo cui il valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione, v. citate sentenze n. 85/1999, n. 94/1995 e n. 384/1994.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE
n. 37
art.