Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28040  28041  28042  28043  28044  28045  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28068  28069  28070  28071  28072


Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Restrizione della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale per tutti gli interessi patrimoniali - Lamentato contrasto con l’ordinamento comunitario - Difetto di interesse - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, per contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui ridurrebbe la tutela cautelare, per tutti gli "interessi patrimoniali", al "pagamento di una provvisionale". Infatti la questione evoca un contrasto col diritto comunitario senza dedurre l'esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali, e inoltre investe una disposizione che concerne la tutela giurisdizionale di terzi e non riguarda quindi materie di competenza legislativa delle Regioni.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE    n. 665  art.