Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Restrizione della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale per tutti gli interessi patrimoniali - Lamentato contrasto con l’ordinamento comunitario - Difetto di interesse - Inammissibilità della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorsi delle regioni umbria ed emilia-romagna - Restrizione della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale per tutti gli interessi patrimoniali - Lamentato contrasto con l’ordinamento comunitario - Difetto di interesse - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, per contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui ridurrebbe la tutela cautelare, per tutti gli "interessi patrimoniali", al "pagamento di una provvisionale". Infatti la questione evoca un contrasto col diritto comunitario senza dedurre l'esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali, e inoltre investe una disposizione che concerne la tutela giurisdizionale di terzi e non riguarda quindi materie di competenza legislativa delle Regioni.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, per contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui ridurrebbe la tutela cautelare, per tutti gli "interessi patrimoniali", al "pagamento di una provvisionale". Infatti la questione evoca un contrasto col diritto comunitario senza dedurre l'esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali, e inoltre investe una disposizione che concerne la tutela giurisdizionale di terzi e non riguarda quindi materie di competenza legislativa delle Regioni.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE
n. 665
art.