Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorso della regione toscana - Approvazione dei progetti demandata al cipe, integrato dai presidenti delle regioni interessate - Lamentata lesione delle attribuzioni delle regioni, asseritamene relegate ad un ruolo consultivo, nonché violazione delle attribuzioni delle regioni in materia di porti e valorizzazione dei beni ambientali - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione - Ricorso della regione toscana - Approvazione dei progetti demandata al cipe, integrato dai presidenti delle regioni interessate - Lamentata lesione delle attribuzioni delle regioni, asseritamene relegate ad un ruolo consultivo, nonché violazione delle attribuzioni delle regioni in materia di porti e valorizzazione dei beni ambientali - Non fondatezza della questione.
Testo
Il ruolo delle Regioni e Province autonome chiamate ad integrare la composizione del CIPE per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, non è meramente consultivo, giacchè queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell'organo e partecipano direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa, e inoltre sulla localizzazione dell'opera è prevista l'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'art. 13, comma 5, della legge n. 166 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non sarebbero garantite le attribuzioni delle Regioni.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Il ruolo delle Regioni e Province autonome chiamate ad integrare la composizione del CIPE per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, non è meramente consultivo, giacchè queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell'organo e partecipano direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa, e inoltre sulla localizzazione dell'opera è prevista l'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'art. 13, comma 5, della legge n. 166 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non sarebbero garantite le attribuzioni delle Regioni.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte