Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione del quadro normativo per la realizzazione - Ricorsi delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria, lombardia, e delle province autonome di trento e bolzano - Attribuzione al governo del potere di integrare e modificare il regolamento di cui al d.p.r. n. 554 del 1999 - Inidoneità dei regolamenti governativi adottati in delegificazione a disciplinare materie di competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per la definizione del quadro normativo per la realizzazione - Ricorsi delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria, lombardia, e delle province autonome di trento e bolzano - Attribuzione al governo del potere di integrare e modificare il regolamento di cui al d.p.r. n. 554 del 1999 - Inidoneità dei regolamenti governativi adottati in delegificazione a disciplinare materie di competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nella parte in cui autorizza il Governo a integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Infatti è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza.
- Sul principio, già affermato con riguardo al quadro costituzionale anteriore all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, v. citate sentenze n. 333/1995, n. 482/1995, n. 22/2003 e n. 302/2003.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nella parte in cui autorizza il Governo a integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Infatti è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza.
- Sul principio, già affermato con riguardo al quadro costituzionale anteriore all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, v. citate sentenze n. 333/1995, n. 482/1995, n. 22/2003 e n. 302/2003.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte