Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreti legislativi per la definizione del quadro normativo per la realizzazione - Ricorso della regione toscana - Procedura alternativa per l’approvazione dei progetti definitivi, disposta con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lesione delle attribuzioni delle regioni, cui viene riservato un ruolo meramente consultivo - Illegittimità costituzionale.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreti legislativi per la definizione del quadro normativo per la realizzazione - Ricorso della regione toscana - Procedura alternativa per l’approvazione dei progetti definitivi, disposta con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lesione delle attribuzioni delle regioni, cui viene riservato un ruolo meramente consultivo - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte in cui consente che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere individuate nel programma governativo avvenga, in alternativa alla procedura ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Infatti dalla degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione attiva (nel procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie, discende che la partecipazione in esso non costituisce più una garanzia sufficiente per le Regioni.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte in cui consente che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere individuate nel programma governativo avvenga, in alternativa alla procedura ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Infatti dalla degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione attiva (nel procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie, discende che la partecipazione in esso non costituisce più una garanzia sufficiente per le Regioni.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 3
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte