Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Ricorsi delle regioni toscana, marche, emilia-romagna, umbria - Asserita potestà legislativa residuale delle regioni e mancanza assoluta di competenza dello stato - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Ricorsi delle regioni toscana, marche, emilia-romagna, umbria - Asserita potestà legislativa residuale delle regioni e mancanza assoluta di competenza dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
La delega al Governo, contenuta nel comma 4 dell'art. 1, della legge n. 443 del 2001, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche, individuati secondo le procedure previste dalla stessa legge, concerne materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato e non investe potestà residuali, né tra queste ultime possono ritenersi compresi i lavori pubblici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., sull'assunto che si verserebbe in materia di potestà legislativa residuale nella quale lo Stato sarebbe radicalmente privo di competenza.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La delega al Governo, contenuta nel comma 4 dell'art. 1, della legge n. 443 del 2001, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche, individuati secondo le procedure previste dalla stessa legge, concerne materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato e non investe potestà residuali, né tra queste ultime possono ritenersi compresi i lavori pubblici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., sull'assunto che si verserebbe in materia di potestà legislativa residuale nella quale lo Stato sarebbe radicalmente privo di competenza.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte