Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28045  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28068  28069  28070  28071  28072


Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per l’emanazione di decreti legislativi - Salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione - Ricorso della regione marche - Asserita mancanza assoluta di competenza dello stato - Non fondatezza della questione.

Testo
La censura avverso il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, a mente del quale, ai fini della legge medesima, sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non ha una sua autonoma consistenza ma deve essere interpretata come argomento teso a corroborare le censure svolte nel ricorso avverso la delega al Governo di cui al comma 4 dello stesso articolo, deciso nel senso della non fondatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte