Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per l’emanazione di decreti legislativi - Salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione - Ricorso della regione marche - Asserita mancanza assoluta di competenza dello stato - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Delega al governo per l’emanazione di decreti legislativi - Salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione - Ricorso della regione marche - Asserita mancanza assoluta di competenza dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
La censura avverso il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, a mente del quale, ai fini della legge medesima, sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non ha una sua autonoma consistenza ma deve essere interpretata come argomento teso a corroborare le censure svolte nel ricorso avverso la delega al Governo di cui al comma 4 dello stesso articolo, deciso nel senso della non fondatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La censura avverso il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, a mente del quale, ai fini della legge medesima, sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non ha una sua autonoma consistenza ma deve essere interpretata come argomento teso a corroborare le censure svolte nel ricorso avverso la delega al Governo di cui al comma 4 dello stesso articolo, deciso nel senso della non fondatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte