Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28044  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28068  28069  28070  28071  28072


Titolo
Edilizia - Disciplina generale in tema di interventi in alternativa a concessioni e autorizzazioni - Ricorsi delle regioni toscana, umbria ed emilia-romagna - Assunta violazione della competenza residuale delle regioni - Esclusione - In subordine, lesione, con una disciplina di dettaglio, della competenza concorrente nella materia “governo del territorio” - Enunciazioni di principio non qualificabili di dettaglio - Non fondatezza della questione.

Testo
La disciplina sul regime degli interventi edilizi, contenuta nei commi da 6 a 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, rientra nella materia del "governo del territorio", oggetto di competenza concorrente, e non ha nulla che non sia riconducibile ad una enunciazione di principio e che possa essere qualificato normativa di dettaglio. Infatti, essa persegue il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione; reitera il principio dell'onerosità del titolo abilitativo; fa salva la previgente normativa vincolistica, senza alterare il preesistente quadro delle relative competenze. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 6 a 12, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sull'assunto che lo Stato avrebbe violato la competenza residuale delle Regioni in materia edilizia o, subordinatamente, la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 6

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 7

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 8

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 9

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 10

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 11

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte