Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28044  28045  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28068  28069  28070  28071  28072


Titolo
Edilizia - Disciplina generale in tema di interventi in alternativa a concessioni e autorizzazioni - Delega al governo ad emanare un decreto legislativo per il relativo adeguamento del testo unico in materia edilizia - Ricorsi delle regioni toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione delle competenze regionali, attraverso lo strumento del testo unico assunto quale incompatibile con il riparto costituzionale delle competenze - Non fondatezza della questione.

Testo
Non lede alcuna attribuzione regionale inserire i principi della legislazione statale ai quali le Regioni devono conformarsi nelle materie di competenza concorrente, in un testo unico. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 - contenente la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 13 dello stesso articolo censurato - sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sull'assunto della incompatibilità tra testo unico e riparto costituzionale delle competenze.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte