Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Edilizia - Disciplina generale in tema di interventi in alternativa a concessioni e autorizzazioni - Delega al governo ad emanare un decreto legislativo per il relativo adeguamento del testo unico in materia edilizia - Ricorsi delle regioni toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione delle competenze regionali, attraverso lo strumento del testo unico assunto quale incompatibile con il riparto costituzionale delle competenze - Non fondatezza della questione.
Edilizia - Disciplina generale in tema di interventi in alternativa a concessioni e autorizzazioni - Delega al governo ad emanare un decreto legislativo per il relativo adeguamento del testo unico in materia edilizia - Ricorsi delle regioni toscana, umbria ed emilia-romagna - Lamentata lesione delle competenze regionali, attraverso lo strumento del testo unico assunto quale incompatibile con il riparto costituzionale delle competenze - Non fondatezza della questione.
Testo
Non lede alcuna attribuzione regionale inserire i principi della legislazione statale ai quali le Regioni devono conformarsi nelle materie di competenza concorrente, in un testo unico. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 - contenente la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 13 dello stesso articolo censurato - sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sull'assunto della incompatibilità tra testo unico e riparto costituzionale delle competenze.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Non lede alcuna attribuzione regionale inserire i principi della legislazione statale ai quali le Regioni devono conformarsi nelle materie di competenza concorrente, in un testo unico. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 - contenente la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 13 dello stesso articolo censurato - sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sull'assunto della incompatibilità tra testo unico e riparto costituzionale delle competenze.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte