Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Programma del governo da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria - Contenuti - Ricorso della regione toscana - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alle regioni con violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, lesione dell’autonomia finanziaria regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Programma del governo da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria - Contenuti - Ricorso della regione toscana - Lamentata lesione della potestà legislativa spettante alle regioni con violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, lesione dell’autonomia finanziaria regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative - Non fondatezza della questione.
Testo
Per le stesse argomentazioni che hanno condotto a ritenere infondate le censure avverso il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, va respinto il motivo di ricorso, congiuntamente prospettato e privo di autonomia, concernente il comma 1-bis, che detta le indicazioni che deve contenere il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Per le stesse argomentazioni che hanno condotto a ritenere infondate le censure avverso il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, va respinto il motivo di ricorso, congiuntamente prospettato e privo di autonomia, concernente il comma 1-bis, che detta le indicazioni che deve contenere il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 1
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte