Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Programma del governo da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria - Risorse e stanziamenti di bilancio - Ricorso della regione toscana - Assunta lesione delle competenze regionali e lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Programma del governo da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria - Risorse e stanziamenti di bilancio - Ricorso della regione toscana - Assunta lesione delle competenze regionali e lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Non lede le competenze delle Regioni né la loro autonomia finanziaria la disposizione che individua ed autorizza i limiti di impegno di spesa quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale individuate in apposito programma approvato dal CIPE, con assunzione di oneri finanziari da parte dello Stato, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. La disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che i finanziamenti in questione potranno essere utilizzati per la realizzazione di quelle sole opere che siano state individuate mediante intesa tra Stato e Regioni o Province autonome interessate e che lo Stato assume in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Non lede le competenze delle Regioni né la loro autonomia finanziaria la disposizione che individua ed autorizza i limiti di impegno di spesa quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale individuate in apposito programma approvato dal CIPE, con assunzione di oneri finanziari da parte dello Stato, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. La disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che i finanziamenti in questione potranno essere utilizzati per la realizzazione di quelle sole opere che siano state individuate mediante intesa tra Stato e Regioni o Province autonome interessate e che lo Stato assume in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co. 1
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte