Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Condizioni dell’adeguamento della legislazione provinciale ai principî statali - Lamentata applicazione immediata della disciplina nel territorio della provincia - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Condizioni dell’adeguamento della legislazione provinciale ai principî statali - Lamentata applicazione immediata della disciplina nel territorio della provincia - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
L'obbligo - paventato dalla Provincia di Bolzano - di applicazione immediata nel proprio territorio della disciplina contenuta nella disposizione censurata, è escluso proprio dalla stessa disposizione, la quale, per un verso, fa salve le competenze delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale e, per altro verso, subordina l'applicazione della disciplina a una previa intesa, alla quale la stessa Provincia autonoma, proprio perchè titolare di competenze statutarie che le sono fatte salve, può sottrarsi; mentre per le competenze ulteriori rispetto a quelle statutarie vale la salvaguardia assicurata dal modulo collaborativo dell'intesa. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
L'obbligo - paventato dalla Provincia di Bolzano - di applicazione immediata nel proprio territorio della disciplina contenuta nella disposizione censurata, è escluso proprio dalla stessa disposizione, la quale, per un verso, fa salve le competenze delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale e, per altro verso, subordina l'applicazione della disciplina a una previa intesa, alla quale la stessa Provincia autonoma, proprio perchè titolare di competenze statutarie che le sono fatte salve, può sottrarsi; mentre per le competenze ulteriori rispetto a quelle statutarie vale la salvaguardia assicurata dal modulo collaborativo dell'intesa. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2