Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Ricorsi delle regioni marche e toscana - Applicazione del decreto legislativo, contenente disciplina di dettaglio, fino all’entrata in vigore di diversa normativa regionale - Lamentata lesione della competenza regionale concorrente - Ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Ricorsi delle regioni marche e toscana - Applicazione del decreto legislativo, contenente disciplina di dettaglio, fino all’entrata in vigore di diversa normativa regionale - Lamentata lesione della competenza regionale concorrente - Ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo che determina - per il principio di cedevolezza - una temporanea compressione (fino all'entrata in vigore di una diversa norma regionale) della competenza legislativa regionale concorrente, deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto - per sussidiarietà e adeguatezza - per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto si prevede che le Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative relative alla realizzazione delle infrastrutture e diverse dall'approvazione dei progetti (comma 2) e dalla aggiudicazione delle infrastrutture (comma 3), le norme del decreto legislativo medesimo «fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, (...) per tutte le materie di legislazione concorrente».
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo che determina - per il principio di cedevolezza - una temporanea compressione (fino all'entrata in vigore di una diversa norma regionale) della competenza legislativa regionale concorrente, deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto - per sussidiarietà e adeguatezza - per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto si prevede che le Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative relative alla realizzazione delle infrastrutture e diverse dall'approvazione dei progetti (comma 2) e dalla aggiudicazione delle infrastrutture (comma 3), le norme del decreto legislativo medesimo «fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, (...) per tutte le materie di legislazione concorrente».
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte